10 March 2020
La Presidenza della Regione comunica che da oggi, martedì 10 marzo 2020, si applicano anche in Valle d’Aosta le nuove misure contenute nel Decreto firmato nella tarda serata di ieri, lunedì 9 marzo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio italiano.
Le indicazioni del Decreto sono estese a tutto il territorio nazionale e rimangono in vigore a partire da oggi, martedì 10 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il provvedimento vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e prevede le seguenti misure:
Spostamenti
Tutta la popolazione è invitata ad evitare di uscire e di spostarsi dalla propria residenza o domicilio.
Sono fatti salvi gli spostamenti per:
· esigenze lavorative
· motivi di salute
· situazioni di necessità
Detti motivi devono essere comprovati mediante autodichiarazione secondo il modello allegato che potrà essere precompilato già prima di uscire di casa oppure reso direttamente alle Forze di Polizia tramite compilazione al momento del controllo. Si ricorda che dichiarazioni false saranno punite a termine di legge e che è indispensabile poter esibire un documento d’identità. La precompilazione dell’autodichiarazione permetterà controlli più rapidi.
Salute e rispetto della quarantena
Le persone poste in isolamento preventivo o risultate positive al tampone, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio, come previsto dall’ordinanza del sindaco competente.
Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante o il 112.
Sospesi nidi, scuole e università
Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.
Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
Centri semiresidenziali per anziani e per disabili
Sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili.
Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche
Sono sospese tutte le attività di cinema, teatri, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi organizzati in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico. Per i pub sono concesse esclusivamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande seguendo le medesime regole di bar e ristoranti.
Chiusi musei e biblioteche
Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, i parchi archeologici, castelli, il Forte di Bard e tutte le aree archeologiche e monumentali.
Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18, un metro fra le persone
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività.
Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.
Chiusura medie e gradi strutture di vendita nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, para farmacie e punti vendita generi alimentari)
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell'attività.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell'attività in caso di violazione.
Sospese palestre, piscina, centri sportivi
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Luoghi di culto
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Competizioni ed eventi sportivi
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici e pista da fondo
Ricorso a ferie e congedo
Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.
Sospesi i concorsi
Sono sospese le procedure concorsuali, pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.
Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono state sospese le commissioni per le disabilità.
Congedi sospesi
Sono sospesi quelli ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Riunioni in videocollegamento
Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sospesi esami di guida
Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione di tale sospensione.
Fonte: Presidenza della Regione – Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta